Dopo solo 3 anni la norma UNI 11248 cambia anche per l’aggiornamento della relativa norma Europea EN 13201, ma le novità non si fermano a recepire i recenti cambiamenti europei infatti l’occasione è stata quella di completarla e arricchirla con chiarimenti tecnici su cose che nella precedente revisione apparivano incerti.
La sostanza ed il corpo principale della rev. 2013 non sono cambiati, sono stati invece aggiornati gli scopi della stessa:
– la definizione puntuale delle zone di studio nelle quali valutare i parametri utili all’identificazione delle categorie illuminotecniche di progetto e di esercizio,
– la corretta applicazione delle griglie e procedure di calcolo in base alla UNI EN 13201-3 anche in ambiti non stradali,
– la gestione degli impianti anche in condizioni di illuminazione adattiva.
Elemento importante seppur non sostanziale è che fra le esclusioni della norma appare appunto che essa non tratta “i criteri per decidere se una strada deve essere illuminata” ed in effetti è la prima volta che si chiarisce questo aspetto cioè: la norma serve come riferimento quando si decide di illuminare, non impone di illuminare, ma se si decide di farlo essa è il riferimento vincolante per conseguire la regola dell’arte.
Questa frase seppur banale rappresenta sicuramente un cambio di filosofia ed un necessario chiarimento visto che l’interpretazione / giustificazione comune spesso distorta è: “c’e’ una norma che dice come illuminare quindi è necessario farlo (ovunque)”. Premesso che non esistono altri riferimenti normativi in tal senso se non il D.M. dei Trasporti e delle Infrastrutture del 19.04.2016 che indica per quali intersezioni è obbligatoria l’illuminazione (solo di tipo 1 e 2), un passo ulteriore nella direzione di una illuminazione più consapevole diventerà, per esempio nella futura revisione della UNI10819, l’analisi della scelta di illuminare e la effettiva necessità di illuminare, oggi spesso motivata da decisioni tutt’altro che tecniche.
Tornado sulla norma, le sue principali novità possiamo suddividerle in due parti:
A) Procedurali progettuali
B) Introduzione dell’illuminazione adattiva
Oggetto di questa breve esposizione è la precedente lettera A.
NOVITA’ PROCEDURALI E PROGETTUALI
Le novità procedurali sono estese all’intera norma.
Pur essendo mantenuta la struttura originaria ed il principio semplificato, rispetto alla norma europea, secondo il quale definita la categoria d’ingresso in funzione dei parametri di influenza si più solo ridurre la categoria illuminotecnica, le differenze sono evidenti sin dai primi passaggi e possono come di seguito essere riassunte:
– Innanzitutto l’appendice C, fa chiarezza nella classificazione delle strade ai fini illuminotecnici, descrivendo in modo dettagliato le stesse ed aiutando l’utente ad una chiara determinazione della categoria illuminotecnica d’ingresso. Questo punto è sempre stato un punto debole della precedente revisione legato alla poco immediata lettura dell’art. 2 del codice della strada e del DM n. 6792 del 5/11/2001. L’errore più classico ed evidente che un progettista commetteva infatti era assimilare tutte le strade di una città o un quartiere alle “strade urbane di quartiere” (la definizione è ingannevole) che però per il codice della strada sono “strade di penetrazione nella rete locale” e quindi a tutti gli effetti strade statali o provinciali nel loro tracciato urbano. Questo errore forse “banale ed involontario” di fatto fa diventare quasi tutte le strade urbane locali al pari di strade statali e provinciali con il risultato illuminotecnico di aumentarne ingiustificatamente la quantità di luce e quindi la categoria illuminotecnica di ingresso da cui parte l’analisi idei rischi.
– Altro elemento molto importante è la ridefinizione del prospetto 1, che correla in funzione della classificazione della strada la categoria illuminotecnica d’ingresso. Nello stesso prospetto i principali aggiornamenti sono:
> la chiara definizione delle strade interzonali (grazie ancora all’appendice C) e l’eliminazione delle strade interquartiere che non trovavano alcun riscontro neppure nelle normative vigenti,
> la ricalibrazione delle categorie d’ingresso delle strade locali urbane ed extraurbane che passano da ME3 a ME4 (secondo vecchia definizione della EN 13201) o M4 secondo nuova definizione. Questa correzione ristabilisce una maggiore equità e ridistribuzione dei livelli d’illuminazione (d’ingresso) rispetto alla revisione della norma del 2013, introducendo una maggiore gerarchia della categoria di ingresso” fra strade principali, secondarie (SS, SP, etc..) e strade locali. Ricordiamo infatti che nella precedente revisione questa gerarchia sulla categoria d’ingresso si era appiattita verso l’alto crescendo addirittura di 2 categorie per le strade locali che rappresentano oltre l’80% delle strade con analoghe conseguenze sull’innalzamento dei valori d’illuminazione.
– Viene introdotto il concetto assolutamente innovativo per tale norma del “Sovradimensionamento di un impianto”. Per la verità già in parte accennato con la revisione del 2013 con la quale si poneva un limite di progetto non superiore al 50% al valore di luminanze ed illuminamenti sulla classe effettiva di progetto. Nella nuova revisione della norma tale concetto acquisisce una sua dignità diventando una paragrafo della norma e soprattutto la percentuale di sovradimensionamento scende al 35% sulla categoria illuminotecnica di progetto di tipo M e scendere al 25% per le altre categorie illuminotecniche. Questa riduzione dei margini progettuali si lega ad una crescente esigenza non solo di specificare dei criteri minimi progettuali di sicurezza inferiori ma anche a quella di fornire dei limiti superiori, fortemente richiesti sia per contenere i consumi energetici ma sicuramente anche un messaggio di qualità e ricerca “progettuale”.
Questo è un altro degli aspetti importanti sostenuti sin dalla fondazione di Light-is e ripresi dalle Leggi regionali: ora si può dire non solo che non è a regola d’arte un progetto se i parametri di progetto non raggiungono quelli minimi della norma ma non lo è neppure “sovrailluminare” e per inteso sovrailluminare oggi è palese evidenza di una “non progettazione” o “non consapevolezza progettuale”.
– Altro elemento su cui la commissione UNI ha deciso di dare un contributo molto più ampio e completo del passato è la zonizzazione delle aree di studio e di progetto. Nella precedente norma cosi come nelle norme europee questa definizione era carente e per quanto riguarda le griglie di calcolo questa era limitate a quella standard per tratti rettilinei. La nuova norma si spinge a:
a. Definire le zone di studio per le aree di conflitto schematizzandole nell’appendice A e contestualizzandole negli schemi riportati nel DM del ministero dei trasporti,
b. Definire le griglie di calcolo ed i metodi di calcolo dei relativi parametri progettuali, quali ad esempio il Ti, anche per situazioni complesse quali le rotatorie.
A nostro avviso questo passaggio è sicuramente stato uno dei più interessanti e significativi in direzione della chiarezza e completezza della norma perché pone finalmente fine a quelle aree di improvvisazione auto interpretativa a cui erano obbligati i progettisti spesso in buona fede talvolta essendo obbligati ad assumersi delle responsabilità su aspetti facilmente normabili.
– Molto interessante anche questo in una ottica di miglirare la comprensione della norma e ridurne l’interpretazione in mancanza di indicazione, anche se puramente informativo, è l’appendice E che fornisce delle linee guida ed una chiara interpretazione su come classificare e calcolare l’illuminazione dei marciapiedi e delle piste ciclopedonali. Molto utile soprattutto a nostro avviso il chiarimento in merito a come trattare zone di studio adiacenti.
Accanto a tutto questo vengono ulteriormente approfonditi:
– l’applicazione delle nuove categorie illuminotecniche in funzione della nuova EN13201, la comparabilità fra di loro fra zone contigue e la definizione delle categorie addizionali,
– i possibili casi e regole di riduzione del flusso fra categoria di progetto, esercizio e in funzione dell’illuminazione adattiva (prospetto 4),
– le tecniche di analisi dei rischi a la definizione dei parametri di influenza ora finalmente non confusi fra loro ma ridefiniti in due tabelle che identificano i più comuni parametri “constanti nel tempo” o “variabili nel tempo” (prospetti 2 e 3),
– i passaggi per individuare la categoria illuminotecnica di progetto e di esercizio partendo da quella di ingresso,
– i contenuti minimi del piano di manutenzione e la giustificazione della scelta del fattore di manutenzione.
A nostro avviso, pur essendo tutto sempre migliorabile, il risultato in questo caso è stato sicuramente superiore alle attese anche senza l’imprevista regolamentazione dell’illuminazione adattiva oggetto di un altro articolo.