Legge della Regione Liguria n. 22/2007

Legge Regionale  n.22 del 29/05/07
della Regione Liguria

“Norme in materia di energia – Titolo I, III e V”

Il Consiglio regionale ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Promulga la seguente legge regionale:
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE
Anno XXXVIII – N. 11 Parte I 6.6.2007
TITOLO I
FINALITÀ E COMPETENZE

Articolo 1
(Finalità e obiettivi generali)

1. La presente legge disciplina la programmazione e gli interventi operativi della Regione e degli Enti locali in materia di energia, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile del sistema energetico, nel rispetto dell’ambiente, della salute dei cittadini e del paesaggio, in conformità all’articolo 117 della Costituzione, in coerenza con i principi derivanti dall’ordinamento comunitario e con gli indirizzi della politica energetica nazionale.

2. Gli obiettivi che la Regione persegue sono, in particolare:

a) soddisfare le esigenze energetiche della Regione, secondo criteri di efficienza e con il fine del contenimento dei consumi;
b) favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l’utilizzo delle fonti rinnovabili compatibili con il territorio;
c) favorire ed incentivare forme di risparmio energetico, sviluppo della cogenerazione e del teleriscaldamento;
d) promuovere il miglioramento dell’efficienza energetica e la riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti;
e) promuovere il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici anche mediante soluzioni costruttive innovative e l’utilizzazione delle fonti rinnovabili;
f) ridurre l’uso delle fonti convenzionali e migliorare l’efficienza degli impianti di produzione da fonte fossile;
g) promuovere la diversificazione delle fonti privilegiando la valorizzazione delle risorse locali;
h) promuovere e diffondere l’educazione all’uso razionale dell’energia, volta anche al risparmio delle risorse ed al contenimento delle emissioni;
i) promuovere la ricerca, l’innovazione, lo sviluppo e la diffusione tecnologica, favorendo anche lo scambio di esperienze e di conoscenze;
j) promuovere la formazione, l’aggiornamento e l’informazione in campo energetico;
k) prevenire e ridurre l’inquinamento luminoso ed ottico;
l) tutelare i siti degli osservatori astronomici ed astrofisici di rilevanza regionale e provinciale dall’inquinamento luminoso.

Articolo 2
(Competenze della Regione)

1. E’ competenza della Regione:

a) la programmazione energetica regionale;
b) l’adozione dei regolamenti attuativi della presente legge;
c) la predisposizione di criteri e linee guida in materia di energia, anche in attuazione della normativa nazionale e comunitaria;
d) i criteri per la localizzazione di impianti e reti di teleriscaldamento;
e) la semplificazione delle procedure per il rilascio dei provvedimenti autorizzativi in campo energetico;
f) la promozione di iniziative, studi e ricerche nel campo dell’energia, anche per la realizzazione di progetti pilota;
g) la concessione di contributi, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, nel campo delle energie rinnovabili, del risparmio energetico e dell’uso razionale dell’energia, per il raggiungimento delle finalità della presente legge;
h) la promozione dell’utilizzo delle fonti rinnovabili nelle attività produttive, economiche ed urbane e l’organizzazione dei relativi processi in funzione del risparmio energetico anche tramite il coordinamento con gli strumenti di pianificazione ambientale e territoriale;
i) la promozione della diffusione di strumenti contrattuali e gestionali innovativi che permettano un incremento di efficienza energetica ed economica;
j) la promozione e la realizzazione di attività di divulgazione e di formazione in materia di energia, anche avvalendosi della rete dei centri di educazione ambientale.

Articolo 3
(Sistema della programmazione e pianificazione)

1. Il sistema di programmazione regionale in materia di energia, è costituito da:

a) il Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR);
b) i provvedimenti attuativi del PEAR;
c) il Programma annuale degli interventi;
d) il documento di monitoraggio e valutazione.

2. I contenuti del PEAR sono vincolanti in relazione alla pianificazione territoriale.

3. La Giunta regionale adotta i provvedimenti attuativi del PEAR.

4. La Giunta regionale adotta altresì il Programma annuale degli interventi in materia di energia individuando gli interventi, le fonti, le modalità di finanziamento ed i criteri di riparto integrati dalla valutazione delle risorse comunitarie, statali e regionali, sulla base delle priorità e dei criteri indicati nel PEAR stesso ed in accordo con la Programmazione regionale nonché con quanto contenuto nel Quadro di riferimento e nel Piano degli interventi del Programma regionale di sviluppo, ai sensi della legge regionale 5 aprile 1994 n. 18 (norme sulle procedure di programmazione) e con il Documento di Programmazione Economico Finanziaria (DPEF).

Articolo 4
(Piano Energetico Ambientale Regionale)

1. Il Piano Energetico Ambientale Regionale è lo strumento di attuazione della politica energetica regionale.

2. Il Piano definisce, anche nel rispetto degli obiettivi del protocollo di Kyoto del 10 dicembre 1997 sulla riduzione e limitazione delle emissioni di gas serra ed in accordo con la pianificazione regionale in materia di inquinamento atmosferico, gli obiettivi energetici regionali, individua le azioni necessarie per il raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 1 nonché gli indicatori per la valutazione dei risultati raggiunti. Definisce inoltre:

a) i fabbisogni energetici regionali stimati e le dotazioni infrastrutturali necessarie;
b) gli obiettivi di contenimento dei consumi energetici e di efficienza energetica nei diversi settori produttivo, residenziale e dei servizi;
c) gli obiettivi di sostenibilità energetica del settore trasporti;
d) gli obiettivi di diversificazione delle fonti energetiche e di riduzione della dipendenza dalle fonti fossili;
e) lo sviluppo della produzione di energia dalle fonti rinnovabili;
f) gli obiettivi di sviluppo e riqualificazione delle fonti energetiche;
g) gli indirizzi per la prevenzione dell’inquinamento luminoso;
h) le risorse necessarie all’attuazione delle misure prioritarie, in conformità con le previsioni del bilancio pluriennale.

3. Il PEAR, integrato con la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), è redatto assicurando il confronto con i soggetti istituzionali e gli operatori del settore.

4. Il PEAR, approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta, ha validità per un periodo di cinque anni e può essere aggiornato anche per singole parti.

Articolo 5
(Monitoraggio)

1. La Giunta regionale annualmente presenta al Consiglio un documento di monitoraggio e valutazione che descrive i risultati dell’attuazione delle politiche in materia di energia sulla base delle attività svolte.

Articolo 6
(Efficienza energetica degli impianti di produzione di energia)

1. La Regione in accordo con la normativa nazionale determina, con i provvedimenti attuativi del PEAR di cui all’articolo 3, i livelli di efficienza energetica minimi obbligatori per i diversi tipi di opere e di impianti di produzione energetica finalizzati al contenimento dell’impatto ambientale sul territorio.

2. La Regione può stipulare accordi con i gestori degli impianti di produzione di energia al fine di definire modalità e tempistiche per il raggiungimento dei livelli di efficienza energetica ai cui al comma 1.

3. I gestori degli impianti per i quali sono stati determinati i livelli minimi di efficienza energetica presentano alla Regione, entro il termine stabilito negli accordi di cui al comma 2, il programma di adeguamento.

4. La Giunta regionale approva il programma di adeguamento entro sessanta giorni dalla sua presentazione,
anche con eventuali integrazioni o modifiche.

Articolo 7
(Agenzia Regionale per l’Energia della Liguria – A.R.E. Liguria S.p.A.)

1. La Regione, per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1, si avvale dell’Agenzia Regionale per l’Energia della Liguria – A.R.E. Liguria S.p.A., costituita e partecipata dalla Regione tramite la FI.L.S.E. S.p.A. ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 1973 n. 48 (costituzione della Società Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico – FI.L.S.E. S.p.A.).

2. A.R.E. costituisce strumento operativo nell’ambito del settore energetico soggetto ai poteri di direttiva e di indirizzo della Regione. In particolare, sulla base di apposite convenzioni e specifici incarichi:

a) verifica, ai sensi dell’articolo 31, comma 2, l’idoneità delle certificazioni energetiche degli edifici;
b) collabora con le strutture regionali per l’elaborazione di linee guida e norme tecniche in campo energetico;
c) collabora con la Regione, alla realizzazione di iniziative, anche di livello comunitario, che possano concorrere al perseguimento degli obiettivi della politica energetica della Regione Liguria.

3. A.R.E. presenta alla Regione ed alla FI.L.S.E. una relazione annuale atta a verificare le attività svolte dall’Agenzia nell’esercizio finanziario precedente.

4. La Regione, per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1, può altresì richiedere collaborazioni
all’Università, all’ENEA e al CNR.

Articolo 8
(Competenze delle Province)

1. Sono di competenza della Provincia:

a) il rilascio dell’autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica, alimentati da fonti rinnovabili e delle centrali ibride, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed all’esercizio degli impianti stessi di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 (attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità), alle condizioni previste dal PEAR e dal Piano regionale di tutela e risanamento della qualità dell’aria e per la riduzione dei gas serra di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 21 febbraio 2006 n. 4;
b) il rilascio dell’autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio delle infrastrutture lineari energetiche relative a gasdotti e oleodotti non appartenenti alla rete energetica nazionale e le loro varianti;
c) il rilascio dell’autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio di elettrodotti non facenti parte delle reti energetiche nazionali e le loro varianti;
d) il rilascio dell’autorizzazione unica alla realizzazione ed all’esercizio degli impianti di produzione da fonte fossile fino a 300 MW di potenza, alle condizioni previste dal PEAR e dal Piano di tutela e risanamento della qualità dell’aria;
e) il rilascio dell’autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio dei pannelli solari termici superiori a 100 metri quadrati;
f) le funzioni amministrative in materia di lavorazione, trasformazione, stoccaggio e distribuzione di oli minerali non riservati allo Stato, di cui all’articolo 1, comma 56 della legge 23 agosto 2004 n. 239 (riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni in materia di energia);
g) le funzioni relative alla coltivazione ed allo stoccaggio di idrocarburi in terraferma;
h) la redazione e l’adozione dei programmi di intervento per la promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico in attuazione del PEAR e nel rispetto delle priorità stabilite dal programma annuale di cui all’articolo 3, comma 4;
i) l’individuazione delle aree, nell’ambito del piano territoriale di coordinamento provinciale, idonee alla realizzazione di impianti e reti di teleriscaldamento, nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d);
j) le funzioni di controllo, di sorveglianza e di uso razionale dell’energia anche secondo le indicazioni fornite dal PEAR;
k) il controllo del rendimento energetico nonché dello stato di manutenzione ed esercizio degli impianti termici per i Comuni inferiori a 40.000 abitanti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993 n. 412 (regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’articolo 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991 n. 10) e successive modifiche e integrazioni e del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192 (attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia);
l) tutte le funzioni non riservate alla Regione ai sensi della presente legge e non attribuite agli altri Enti locali.

Articolo 9
(Competenze dei Comuni)

1. I Comuni provvedono, in particolare:

a) a favorire la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili, l’uso razionale dell’energia ed il risparmio energetico, in particolare in materia di diffusione delle fonti rinnovabili, microgenerazione e cogenerazione, anche attraverso i propri strumenti regolamentari ed urbanistici in conformità alle indicazioni del PEAR ed ai criteri e le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c);
b) ad effettuare il controllo sul rendimento energetico nonché sullo stato di manutenzione ed esercizio degli impianti termici per i Comuni superiori a 40.000 abitanti ai sensi del d.P.R. 412/1993 e successive modifiche e integrazioni e del d.lgs.192/2005;
c) ad adottare, negli atti di governo del territorio e nei regolamenti edilizi prescrizioni concernenti l’efficacia energetica in edilizia, secondo i criteri e le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b) e c);
d) ad effettuare i controlli, gli accertamenti e le ispezioni in materia di rendimento energetico in edilizia di cui al Titolo IV.

TITOLO II
PROCEDURE AMMINISTRATIVE

Articolo 10
(Autorizzazione unica)

1. L’autorizzazione unica di competenza della Provincia di cui all’articolo 8, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) è rilasciata nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico.

2. La Provincia, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione, convoca la Conferenza dei servizi alla quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate nonché i gestori di opere pubbliche o di interesse pubblico; detta Conferenza si svolge secondo le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche ed integrazioni.

3. Entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza di cui al comma 2 la Provincia provvede a darne notizia nelle forme e nei modi previsti dalla legislazione vigente affinché chiunque abbia interesse possa presentare osservazioni nel termine dalla stessa fissato.
4. La Provincia può chiedere integrazioni alla documentazione indicando il termine massimo, non inferiore a trenta giorni, per la presentazione della documentazione integrativa; in tal caso il termine per la conclusione del procedimento si intende sospeso fino alla presentazione della documentazione integrativa.

5. Il rilascio dell’autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l’impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere, in ogni caso, l’obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell’impianto. Il termine massimo per la conclusione del procedimento non può comunque essere superiore a centottanta giorni.

6. Con l’autorizzazione unica sono rilasciate tutte le autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell’impianto, ivi comprese quelle di carattere paesaggistico – ambientale, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla realizzazione ed esercizio degli impianti stessi.

7. L’autorizzazione non può essere subordinata né prevedere misure di compensazione a favore delle Regioni e delle Province.

8. Qualora gli impianti interessino il territorio di due o più Province, l’autorizzazione è rilasciata dalla Provincia nella quale è previsto la maggiore estensione dello stesso o il maggior sviluppo della linea, previa intesa con l’altra o le altre Province.

9. Il provvedimento emanato dall’Amministrazione Provinciale a conclusione del procedimento di cui al presente articolo comprende la pronuncia regionale di valutazione di impatto ambientale e la valutazione di incidenza naturalistico ambientale, laddove previste dalla normativa vigente. Fino all’acquisizione della pronuncia di VIA i termini per la conclusione del procedimento unico restano sospesi.

10.Con il provvedimento di autorizzazione di cui al comma 1 può essere dichiarata la pubblica utilità delle opere.

11.Qualora il progetto sia sottoposto ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005 n. 59 (attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) la stessa è acquisita nell’ambito del procedimento unificato.

12.Le modalità di presentazione della istanza di cui al presente articolo e la relativa documentazione, nonché le eventuali ulteriori specificazioni procedurali sono individuate dalla Giunta regionale con proprio atto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

13.Per gli impianti di cui all’articolo 8, comma 1, lettera c) la Provincia integra la documentazione presentata dal gestore con una valutazione tecnica effettuata dall’ARPAL relativa all’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.

14.La spesa per l’istruttoria tecnica e quelle relative ai rilievi, agli accertamenti ed ai controlli connessi alle verifiche di cui al comma 13 vengono calcolate dalla Provincia in base al tariffario regionale. Il gestore deve fornire dimostrazione di avvenuto pagamento a favore dell’ARPAL dei relativi importi prima della determinazione di competenza provinciale di chiusura del procedimento.

Articolo 11
(Denuncia di inizio attività)

1. Sono soggetti a denuncia di inizio attività da presentare ai competenti uffici comunali i seguenti interventi, purché conformi a quanto stabilito con apposito regolamento regionale redatto ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b):

a) l’installazione di pannelli solari termici da 20 metri quadrati a 100 metri quadrati;
b) l’installazione di pannelli solari fotovoltaici di potenza nominale da 3 kW a 10 kW di picco;
c) gli impianti eolici fino a 5 kW;
d) le opere di cui all’articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c).

Articolo 12
(Procedure semplificate)

1. Non sono soggette ad autorizzazione unica da parte della Provincia le opere di seguito indicate:

a) le opere relative a linee ed impianti elettrici per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica con tensione nominale fino a 5000 V;
b) le opere relative a linee ed impianti elettrici per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica con tensione nominale superiore a 5000 V e fino a 15000 V la cui lunghezza non superi i 500 metri;
c) le opere accessorie, le varianti, i rifacimenti degli elettrodotti di tensione nominale fino a 15000 V a condizione che gli interventi stessi non modifichino lo stato dei luoghi;
d) gli interventi di manutenzione ordinaria degli elettrodotti ivi comprese le sostituzioni di parte dei
componenti dell’impianto quali conduttori, sostegni, isolatori, mensole.

2. Per le opere di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 il gestore è tenuto a dare comunicazione preventiva alla Provincia almeno trenta giorni prima dell’inizio dei lavori, unitamente alle valutazioni tecniche dell’ARPAL, in materia di verifica dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.

3. La comunicazione preventiva e le relative valutazioni tecniche dell’ARPAL non sono dovute per le opere relative a linee ed impianti elettrici per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica con tensione nominale fino a 1000 V.

4. Sono altresì soggetti ad obbligo di comunicazione di avvio di attività, da effettuarsi contestualmente all’inizio dei lavori, purché conformi con le previsioni della strumentazione urbanistico-territoriale e del regolamento edilizio vigenti e/o operanti in salvaguardia e nel rispetto delle normative di settore, i seguenti interventi:

a) interventi relativi all’installazione di pannelli solari termici se di sviluppo inferiore a 20 metri quadrati per ogni unità immobiliare;
b) interventi relativi all’installazione di pannelli solari fotovoltaici di sviluppo inferiore a 20 metri quadrati per ogni unità immobiliare.

5. Per gli interventi di cui al comma 4, la comunicazione, da inviare al Comune territorialmente competente, deve essere accompagnata da una relazione tecnica, sottoscritta da un tecnico abilitato che illustri le caratteristiche dell’impianto ed asseveri il rispetto delle norme di sicurezza e delle verifiche tecniche del caso (strutturali, statiche ecc.), nonché da una relazione paesaggistica semplificata, ai fini del nulla osta della Soprintendenza, secondo quanto previsto all’articolo 13.
6. Laddove le opere di cui al presente articolo interessino zone vincolate o qualora per le stesse sia richiesta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza preordinata all’esproprio, imposizione di servitù o dichiarazione di inamovibilità, si applica il procedimento di autorizzazione unica di cui all’articolo 10.

Articolo 13
(Intesa paesaggistica)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Regione provvede alla stipula di una intesa con la Soprintendenza per definire i contenuti relativi alla relazione paesaggistica semplificata, da allegare alla comunicazione di avvio di attività di cui all’articolo 12, comma 5.

Articolo 14
(Attività libera)

1. Costituiscono attività libera l’installazione di caldaie a biomassa per produzione di calore fino a 0,035 MW termici, nonché gli impianti di fonte rinnovabile per i quali non è previsto il rilascio di alcuna autorizzazione, in applicazione dell’articolo 12, comma 5 del d.lgs. 387/2003.

TITOLO III
DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DELL’INQUINAMENTO
LUMINOSO E IL RISPARMIO ENERGETICO

Articolo 15
(Definizioni)

1. Ai fini del presente titolo si intende:

a) per inquinamento luminoso: ogni forma di irradiazione di luce artificiale che si disperda al di fuori delle aree cui essa è funzionalmente dedicata e, in particolare, oltre il piano dell’orizzonte;
b) per inquinamento ottico: ogni forma di irradiazione artificiale diretta su superfici o cose cui non è funzionalmente dedicata o per le quali non è richiesta alcuna illuminazione;
c) per Regolamento dell’illuminazione: il Regolamento redatto dalle amministrazioni comunali che accerta la consistenza e lo stato di manutenzione degli impianti presenti nel territorio di competenza e pianifica le nuove installazioni, la manutenzione, la sostituzione nonché l’adeguamento di quelle esistenti, in accordo con il presente titolo;
d) per osservatorio astronomico ed astrofisico: la costruzione adibita in maniera specifica all’osservazione astronomica ai fini scientifici e divulgativi con strumentazione dedicata all’osservazione notturna;
e) per fascia di rispetto: l’area circoscritta all’osservatorio la cui estensione è determinata dalla categoria dell’osservatorio medesimo.
Articolo 16
(Competenze della Regione)

1. La Regione, per garantire una omogenea applicazione del presente titolo, in osservanza del Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR):

a) esercita le funzioni di coordinamento ed indirizzo in materia di riduzione dell’inquinamento luminoso e dei consumi energetici;
b) coordina la raccolta delle informazioni relative all’applicazione del presente titolo al fine di favorire lo scambio di informazioni in materia di riduzione dell’inquinamento luminoso e dei consumi energetici;
c) concede contributi agli enti locali per l’adeguamento degli impianti pubblici di illuminazione esterna esistenti ai criteri tecnici previsti dal presente titolo;
d) provvede, con proprio regolamento, a stabilire:

1) i requisiti tecnici e le modalità di impiego degli impianti di illuminazione esterni ad integrazione di quanto stabilito all’articolo 20;
2) i contenuti della certificazione di conformità di cui all’articolo 20 e le procedure per la presentazione della stessa ai Comuni;
3) le modalità di effettuazione dei controlli di cui all’articolo 23;
e) predispone ed aggiorna l’elenco degli osservatori e delle aree naturali protette, individuandone le relative zone di protezione.

Articolo 17
(Competenze delle Province)

1. Le Province:

a) esercitano il controllo sul corretto e razionale uso dell’energia elettrica;
b) adeguano gli impianti di illuminazione esterna di propria competenza al presente titolo;
c) esercitano le funzioni di vigilanza sui Comuni circa l’ottemperanza alle disposizioni di cui al presente titolo;
d) promuovono, anche con il concorso degli enti/organismi a diverso titolo interessati dalle presenti disposizioni, corsi di formazione ed aggiornamento tecnico e professionale per tecnici con competenze nell’ambito dell’illuminazione.

Articolo 18
(Competenze dei Comuni)

1. I Comuni:

a) adeguano il Regolamento edilizio alle disposizioni del presente titolo;
b) si dotano, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, del Regolamento comunale di illuminazione di cui all’articolo 15, comma 1, lettera c);
c) adeguano gli impianti di illuminazione esterna di propria competenza al presente titolo;
d) ricevono i certificati di conformità di tutti gli impianti di illuminazione esterna, anche a scopo pubblicitario;
e) controllano che gli impianti di illuminazione, anche dei privati e quelli a scopo pubblicitario, siano conformi alla presente legge;
f) comminano le sanzioni di cui all’articolo 33.


Articolo 19
(Aree a più elevata sensibilità)

1. Sono tutelati dal presente titolo gli osservatori astronomici ed astrofisici professionali e non professionali che svolgano ricerca e divulgazione scientifica, nonché le aree naturali protette.

2. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua, anche mediante adeguate cartografie, le aree del territorio regionale che presentano una elevata sensibilità all’inquinamento luminoso. Ricadono in tali aree quelle nelle quali sono presenti osservatori di cui al comma 1 individuati su indicazione della Società Astronomica Italiana (SAI) e dell’Unione Astrofili Italiani (UAI) nonché le aree naturali protette.

3. Le aree di cui al comma 2 devono avere una estensione di raggio minimo, fatti salvi i confini regionali, di:

a) 10 chilometri per gli osservatori professionali;
b) 5 chilometri per gli osservatori non professionali;
c) estese quanto i confini delle aree naturali protette così come delimitate dalla vigente legislazione.

4. Nelle aree di cui al comma 2 tutti gli apparecchi non rispondenti alle norme del presente titolo esistenti alla data di entrata in vigore della stessa, vanno adattati o sostituiti o comunque dotati entro e non oltre cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di idonei dispositivi in grado di contenere e dirigere a terra il flusso luminoso.

Articolo 20
(Requisiti tecnici degli impianti di illuminazione)

1. Tutti i nuovi impianti di illuminazione esterna pubblica e privata con potenza installata individuata con il regolamento di cui all’articolo 2 comma 1 lettera b) devono essere corredati di certificazione di conformità alla presente legge e devono essere:

a) costituiti da apparecchi illuminanti aventi una intensità luminosa massima di 0 candele (cd) per 1000 lumen di flusso luminoso totale emesso a 90 gradi e oltre, o conseguire tale risultato con opportuni sistemi di schermatura;
b) equipaggiati di lampade al sodio ad alta e bassa pressione, ovvero di lampade con almeno analoga efficienza in relazione allo stato della tecnologia e dell’applicazione;
c) realizzati in modo che le superfici illuminate non superino il livello minimo di luminanza media mantenuta previsto dalle norme di sicurezza, qualora esistenti, o, in assenza di queste, valori di luminanza media mantenuta omogenei e, in ogni caso, contenuti entro il valore medio di una candela al metro quadrato;
d) realizzati ottimizzando l’efficienza degli stessi e quindi impiegando, a parità di luminanza, apparecchi che conseguono impegni ridotti di potenza elettrica e condizioni ottimali di interesse dei punti luce;
e) provvisti di appositi dispositivi in grado di ridurre, entro l’orario stabilito con atti delle Amministrazioni comunali, l’emissione di luci degli impianti in misura non inferiore al trenta per cento rispetto al pieno regime di operatività. La riduzione non va applicata qualora le condizioni d’uso della superficie illuminata siano tali da comprometterne la sicurezza.

2. I requisiti di cui al comma 1 non si applicano per le sorgenti di luce già strutturalmente protette, come porticati, gallerie ed in genere tutte le installazioni che per loro posizionamento non possono diffondere la luce verso l’alto, per quelle in impianti con emissione complessiva al di sopra del piano dell’orizzonte non superiore a 2250 lumen, costituiti da sorgenti di luce con flusso totale emesso in ogni direzione non superiore a 1500 lumen cadauna, per quelle di uso temporaneo che vengono spente entro le ore venti nel periodo di ora solare ed entro le ventidue nel periodo di ora legale e per gli impianti di modesta entità.

3. L’illuminazione di impianti sportivi deve essere realizzata in modo da evitare fenomeni di dispersione di luce verso l’alto e al di fuori dei suddetti impianti. Per tali impianti, per i quali è comunque richiesto lo spegnimento all’ultimazione dell’attività sportiva, è comunque consentito l’impiego dilampade diverse da quelle previste al comma 1, lettera b).

4. E’ fatto divieto di usare fasci di luce roteanti o fissi a scopo pubblicitario e qualsiasi sistema di illuminazione del paesaggio.

5. L’illuminazione degli edifici deve avvenire di norma dall’alto verso il basso. Solo in caso di illuminazione di edifici classificati di interesse storico – architettonico e monumentale e di quelli di pregio storico e culturale i fasci di luce possono essere orientati dal basso verso l’alto. In tal caso devono essere utilizzate basse potenze e, se necessari, dispositivi di contenimento del flusso luminoso disperso con schermi o alette paraluce.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo possono essere derogate con atto motivato delle Amministrazioni locali qualora vi siano esigenze di riduzione dei fenomeni criminosi in zone urbane particolari.

Articolo 21
(Esclusioni)

1. Non sono soggette alle disposizioni del presente titolo le seguenti installazioni:

a) i fari costieri;
b) gli impianti di illuminazione di carceri, insediamenti militari e di pubblica sicurezza;
c) i porti e gli aeroporti;
d) gli impianti temporanei, purché destinati ad impieghi di protezione, sicurezza o per interventi di emergenza e gli impianti destinati alle sicurezza passiva dell’edificio;
e) gli impianti per le manifestazioni all’aperto con carattere di temporaneità, regolarmente autorizzate dai Comuni;
f) le luminarie natalizie e per le feste patronali.

Articolo 22
(Aggiornamento dei requisiti tecnici)

1. Alle modifiche ed integrazioni dei requisiti tecnici e delle modalità d’impiego degli impianti di illuminazione di cui all’articolo 20 provvede la Regione con proprio Regolamento.

Articolo 23
(Vigilanza)

1. Gli enti competenti alla vigilanza ed al controllo possono effettuare in qualunque momento sopralluoghi e misurazioni allo scopo di determinare la qualità e quantità delle emissioni luminose, eventualmente con il supporto di ARPAL secondo le modalità stabilite con il Regolamento di cui all’articolo 16, comma 1, lettera d).

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