Legge della Regione Umbria n. 20/2005

LEGGE REGIONALE 28 febbraio 2005, n. 20.
REGIONE UMBRIA

Norme in materia di prevenzione dall’inquinamento luminoso e risparmio energetico.
 
16-3-2005 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA
Parti I, II (serie generale) N. 12 727

 

Il Consiglio regionale ha approvato.
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
la seguente legge:

 

Art. 1.
(Finalità, definizione e campo di applicazione)

1. La presente legge ha lo scopo di limitare l’inquinamento luminoso ed i consumi energetici derivanti dalla illuminazione esterna anche al fine di consentire lo sviluppo dell’attività di ricerca scientifica e divulgativa degli osservatori astronomici pubblici e privati, nonché la godibilità del cielo stellato che costituisce componente del patrimonio paesaggistico del territorio regionale.
2. Agli effetti della presente legge costituisce inquinamento luminoso ogni forma di irradiazione di luce artificiale che si disperda al di fuori delle aree a cui essa è funzionalmente dedicata o, in ogni caso, che sia diretta al di sopra della linea dell’orizzonte.

Art. 2.
(Compiti della Regione)

 

1. La Regione concorre all’attuazione del piano energetico nazionale, mediante la promozione di iniziative finalizzate all’adeguamento degli impianti di illuminazione esterna esistenti, in conformità alle prescrizioni della presente legge e dei piani per l’illuminazione di cui all’articolo 3.
2. La Regione provvede inoltre, nell’ambito delle attività di educazione ambientale, alla divulgazione delle informazioni sull’inquinamento luminoso, all’aggiornamento tecnico professionale del personale delle pubbliche amministrazioni dotate di competenza in materia, nonché alla erogazione di incentivi per l’adeguamento degli impianti di illuminazione esterna esistenti.
3. La Regione provvede altresì ad un periodico monitoraggio dell’inquinamento luminoso, avvalendosi del supporto tecnico dell’ARPA nonché della collaborazione di istituzioni scientifiche operanti in materia di inquinamento luminoso.
4. La Regione, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento per disciplinare l’attività in materia di prevenzione e riduzione dell’inquinamento luminoso con il quale provvede, in particolare, a definire:

a) i requisiti tecnici per la progettazione, l’installazione e la gestione degli impianti di illuminazione esterna;
b) la tipologia degli impianti di illuminazione esterna, compresi quelli a scopo pubblicitario, da assoggettare ad autorizzazione da parte dell’amministrazione comunale e le relative procedure;
c) le modalità ed i termini per l’adeguamento degli impianti esistenti ai requisiti tecnici di cui alla lettera a);
d) i criteri per la predisposizione del piano comunale dell’illuminazione pubblica di cui all’articolo 3;
e) i criteri per l’individuazione e le misure da applicare nelle zone di particolare protezione degli osservatori astronomici.

5. Anche ai fini della stesura del regolamento attuativo, tutti i nuovi impianti di illuminazione pubblica e privata realizzati sul territorio regionale devono essere realizzati secondo criteri antinquinamento luminoso ed a ridotto consumo energetico e devono quindi possedere, contemporaneamente, i seguenti requisiti minimi:

a) apparecchi che, nella loro posizione di installazione, hanno una distribuzione dell’intensità luminosa massima di 0 candele per 1000 lumen per angoli gamma uguali a 90 gradi ed oltre;
b) lampade con la più alta efficienza possibile in relazione allo stato della tecnologia e tenuto conto della specifica applicazione;
c) lunimanza media della superficie illuminata non superiore ad una candela per metro quadrato ovvero,per gli impianti finalizzati alla sicurezza di persone o cose, non superiore ai valori minimi prescritti dalle norme che ne disciplinano l’illuminazione;
d) impiego, a parità di luminanza, di apparecchi che conseguano impegni ridotti di potenza elettrica, condizioni ottimali di interasse dei punti luce e ridotti costi manutentivi;
e) dispositivi in grado di ridurre entro le ore ventiquattro l’emissione di luce in misura non inferiore al trenta per cento rispetto ai valori di pieno regime di operatività.


Art. 3.
(Compiti dei Comuni)

1. I Comuni, entro un anno dall’emanazione del regolamento di cui all’articolo 2 comma 4, si dotano di un Piano per l’illuminazione, disciplinando le nuove installazioni in conformità al regolamento stesso e ai criteri di cui all’articolo 4, e perseguendo i seguenti obiettivi:

a) riduzione dell’inquinamento luminoso;
b) risparmio energetico;
c) sicurezza del traffico veicolare e pedonale;
d) sicurezza dei cittadini;
e) ottimizzazione dei costi di esercizio e di manutenzione degli impianti.

2. Il Piano per l’illuminazione provvede altresì al censimento degli osservatori astronomici professionali e non professionali, delimitando aree di particolare sensibilità intorno alle strutture sede di osservatori astronomici professionali e non professionali.
3. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 2 comma 4 i comuni assoggettano ad autorizzazione tutti gli impianti di illuminazione esterna, pubblici e privati, verificando la conformità dei progetti e dei capitolati ai criteri stabiliti dal regolamento stesso.
4. I Comuni provvedono altresì:

a) alla verifica, all’interno del perimetro delle aree di particolare sensibilità di cui al comma 2, degli impianti esistenti non corrispondenti ai requisiti prescritti con conseguente emanazione di provvedimenti idonei a garantirne l’adeguamento, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 2 comma 4, a partire dagli impianti maggiormente inquinanti.
Per gli osservatori astronomici professionali e non professionali situati in centri abitati con popolazione superiore a ventimila abitanti, il piano per l’illuminazione può prevedere termini diversi, dando priorità all’adeguamento degli impianti esistenti maggiormente inquinanti;
b) all’emanazione di provvedimenti volti ad imporre la posa in opera di schermature o dispositivi di protezione delle sorgenti altamente inquinanti in accordo con le disposizioni del regolamento di cui all’articolo 2 comma 4;
c) all’applicazione delle sanzioni amministrative previste dall’articolo 6.

5. Il Piano per l’illuminazione per la eventuale parte concernente le aree di particolare sensibilità, di cui al comma 2, che interessino il territorio di più comuni limitrofi è redatto d’intesa tra i comuni interessati.

Art. 4.
(Disciplina delle sorgenti luminose)

1. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 2 comma 4 è vietata su tutto il territorio regionale l’installazione di impianti di illuminazione esterna, pubblici o privati, carenti dei requisiti antinquinamento e ridotto consumo energetico previsti dal regolamento stesso.
2. Le disposizioni della presente legge sono derogate ogni qualvolta la riduzione dell’illuminazione costituisca pregiudizio per la sicurezza e l’incolumità delle persone.
3. Le disposizioni della presente legge non si applicano:

a) alle sorgenti di luce interne schermate da strutture edilizie o elementi architettonici, idonei a precludere l’irradiazione luminosa verso l’alto;
b) agli impianti di illuminazione esterna, costituiti da non più di dieci sorgenti luminose con un flusso luminoso, per ciascuna sorgente, non superiore a 1500 lumen;
c) alle sorgenti occasionali e comunque attivate per manifestazioni di carattere episodico o straordinario, non comportanti l’installazione di impianti fissi.


Art. 5.
(Contributi regionali)

1. La Regione concede ai comuni contributi per l’adeguamento ai criteri tecnici previsti dal regolamento di cui all’articolo 2 comma 4 degli impianti di illuminazione pubblica esterna esistenti, in misura non superiore al 60 per cento della spesa ritenuta ammissibile, e tenuto conto della rilevanza delle dimensioni degli impianti da adeguare.

Art. 6.
(Sanzioni)

1. Chiunque pone in esercizio impianti non conformi ai criteri dettati dalla presente legge ed al Piano comunale per l’illuminazione, qualora non ottemperi alle prescrizioni del provvedimento emanato dal Comune territorialmente competente, è assoggettato alla sanzione amministrativa da 250 euro a 500 euro per ogni punto luce, fermo restando l’obbligo di adeguamento, salva la rimozione d’ufficio dell’impianto difforme in caso di inadempienza.
2. La sanzione è elevata da 300 euro a 600 euro nei confronti di chi non ottemperi alle prescrizioni comunali conseguenti l’accertamento della violazione delle norme di cui all’articolo 3, comma 4, lett. a), e b), salvo l’obbligo di adeguamento e rimozione d’ufficio dell’impianto difforme in caso di inadempienza.
3. I proventi delle sanzioni di cui ai precedenti commi sono destinati dai comuni all’adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica alle disposizioni dettate dalla presente legge.

Art. 7.
(Norma finale)

1. In sede di prima applicazione della presente legge gli osservatori astronomici professionali e non professionali sono quelli elencati nell’allegato «A».

Art. 8.
(Norma finanziaria)

1. Per l’esercizio 2005 e successivi al finanziamento degli interventi di promozione, divulgazione e aggiornamento professionale di cui all’articolo 2 si provvede con l’imputazione alla unità previsionale di base 05.1.011 denominata «Attività ed interventi per la tutela ed il risanamento dell’aria» del bilancio regionale di previsione (cap. 5818 n.i.).
2. Per l’anno 2005 e successivi al finanziamento dei contributi di cui all’articolo 5 si provvede con imputazione alla unità previsionale di base 05.2.006 denominata «Attività ed interventi per il risanamento dell’aria» del bilancio regionale di previsione (cap. 9090 n.i.).
3. L’entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 27, comma 3, lett. c) della vigente legge regionale di contabilità.
4. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui al comma precedente, sia in termini di competenza che di cassa.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Data a Perugia, addì 28 febbraio 2005
LORENZETTI

Allegato A
Osservatori Astronomici nella Regione Umbria

PROFESSIONALI

Osservatorio Astronomico dell’Università di Perugia – Via Bonfigli – Perugia.
Osservatorio Astronomico della Regione Umbria – Università di Perugia presso il Comune di Montone – Frazione di Coloti.

NON PROFESSIONALI

Osservatorio Astronomico di Armenzano – Armenzano – Assisi.
Osservatorio Astronomico di Porziano – Assisi.
Osservatorio Astronomico di Todi – Pian di Porto – Todi.
Osservatorio Astronomico Comunale – via Bolletta – Foligno.
Osservatorio Astronomico di Scheggia – Scheggia.
Osservatorio Astronomico Floating World – Rapicciano – Spoleto.
Osservatorio Astronomico di Sant’Erasmo – Sant’Erasmo – Terni.
Team Santa Lucia – Stroncone – Terni.
Osservatorio Astronomico di Polino – Polino – Terni.

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