Legge Regionale della Lombardia n. 5 del 27 febbraio 2007


Legge Regionale del 27 febbraio 2007 n. 5

Interventi normativi per l’attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative – (Collegato ordinamentale 2007)
( BURL del 2 marzo 2007 n. 9, 2° suppl. ord. )

Art. 6
(Modifiche alla l.r. 17/2000 . Proroga di termini in materia di inquinamento luminoso)

1. Alla legge regionale 27 marzo 2000, n. 17 (Misure urgenti in tema di risparmio energetico a uso di illuminazione esterna e di lotta all’inquinamento luminoso) sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 4, le parole “entro e non oltre il 31 dicembre 2006”sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 dicembre 2007”;

b) il comma 7 dell’articolo 6 è sostituito dal seguente: “7. Per gli impianti comunali e provinciali esistenti, esterni alle fasce di protezione degli osservatori, per i quali sia possibile la messa a norma mediante la sola modificazione dell’inclinazione, l’adeguamento deve essere effettuato entro il termine perentorio del 31 dicembre 2008. Fino alla predetta data sono consentite anche modifiche di inclinazione parziali, nei limiti delle possibilità di intervento sui singoli punti luce senza compromettere le prestazioni illuminotecniche originarie.”;

c) al comma 1 dell’articolo 9, le parole “31 dicembre 2007”sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2009”.

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