Legge della Regione Campania n. 12/2002

Legge regionale n. 12 del 25 luglio 2002

REGIONE CAMPANIA
“NORME PER IL CONTENIMENTO DELL’INQUINAMENTO LUMINOSO E DEL CONSUMO ENERGETICO DA ILLUMINAZIONE ESTERNA PUBBLICA E PRIVATA A TUTELA DELL’AMBIENTE, PER LA TUTELA

Bollettino Ufficiale della Regione Campania n° 37 del 05 agosto 2002

DELL’ATTIVITÀ SVOLTA DAGLI OSSERVATORI ASTRONOMICI PROFESSIONALI E NON PROFESSIONALI E PER LA CORRETTA VALORIZZAZIONE DEI CENTRI STORICI”

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

INDICE

Art. 1 – Finalità ed ambito di applicazione
Art. 2 – Definizione
Art. 3 – Prescrizioni
Art. 4 – Requisiti tecnici dei componenti e degli impianti
Art. 5 – Ottimizzazione del Progetto
Art. 6 – Valorizzazione dei centri storici e degli edifici di carattere monumentale e architettonico
Art. 7 – Regolatori di flusso luminoso
Art. 8 – Progetto ed adeguamento degli impianti di illuminazione
Art. 9 – Contributo regionale
Art. 10 – Elenco degli osservatori astronomici ed individuazione delle zone di particolare protezione
Art. 11 – Disposizioni per le zone di particolare protezione
Art. 12 – Competenze della Regione
Art. 13 – Competenze delle Provincie
Art. 14 – Competenze dei Comuni
Art. 15 – Disposizioni finanziarie
Art. 16 – Contributi regionali ai Comuni e alle Aree protette
Art. 17 – Deroghe
Art. 18 – Disposizioni transitorie – Norme provvisorie di salvaguardia
Art. 19 – Sanzioni

Art. 1
Finalità ed ambito di applicazione

1. La presente legge ha come finalità:

a) la riduzione dei consumi di energia elettrica negli impianti di illuminazione esterna e la prevenzione dell’inquinamento ottico e luminoso derivante dall’uso degli impianti di illuminazione esterna di ogni tipo, ivi compresi quelli di carattere pubblicitario;

b) la uniformità dei criteri di progettazione per il miglioramento della qualità luminosa degli impianti per la sicurezza della circolazione stradale e per la valorizzazione dei centri urbani e dei beni culturali ed architettonici della Regione Campania;

c) la tutela degli osservatori astronomici professionali e di quelli non professionali di rilevanza regionale o provinciale dall’inquinamento luminoso;

d) la salvaguardia dell’ambiente naturale, inteso anche come territorio, e la salvaguardia dei bioritmi naturali delle specie animali e vegetali;

e) la diffusione tra il pubblico delle tematiche relative all’inquinamento luminoso e la formazione di tecnici nell’ambito delle pubbliche amministrazioni.

Art. 2
Definizioni

1. Ai fini dell’applicazione della presente legge si intende per:

a) inquinamento luminoso: emissione di luce artificiale rivolta direttamente o indirettamente verso la volta celeste;

b) inquinamento ottico: emissione diretta o indiretta di luce verso oggetti e soggetti, naturali o manufatti dell’uomo, che non è necessario illuminare;

c) piano illuminotecnico comunale – PIC – : piano che, ad integrazione del piano regolatore urbanistico generale e del piano urbanistico territoriale – PUT -, ove esistenti, programma la realizzazione e la gestione degli impianti di illuminazione esterna nonché l’adeguamento delle installazioni esistenti sul territorio di competenza alle norme della presente legge.

Art. 3
Prescrizioni, prestazioni e riferimenti normativi

1. Gli impianti di illuminazione esterna sono progettati tenendo conto delle seguenti prescrizioni:

a) è vietata l’illuminazione diretta dal basso verso l’alto;

b) è vietata l’illuminazione di elementi e monumenti del paesaggio di origine naturale;

c) fanno eccezione alla prescrizione della lettera a) gli impianti di illuminazione di edifici pubblici e privati che abbiano carattere monumentale e gli impianti per la valorizzazione degli edifici monumentali e di quelli di particolare interesse architettonico per i quali nel progetto sia esplicitamente motivata l’impossibilità tecnica di evitare l’illuminazione dal basso verso l’alto. In ogni caso, gli impianti in oggetto sono progettati in modo da uniformarsi ai criteri disposti dall’art. 6, comma 1, lettere e) e f) e, per le zone di particolare protezione, ai criteri disposti dall’art. 11, lettere c) e d);

d) è vietato l’uso di fasci di luce, roteanti o fissi, per meri fini pubblicitari o di richiamo.

Analogo divieto si estende alla proiezione di immagini o messaggi luminosi nel cielo sovrastante il territorio regionale o sullo stesso territorio o su superfici d’acqua. E’, altresì, vietato utilizzare le superfici di edifici e di altri soggetti architettonici o naturali per la proiezione o l’emissione di immagini, messaggi o fasci luminosi;

e) per le strade con traffico motorizzato vale la norma dell’Ente Nazionale Unificazione -UNI-10439/1995 – o norma della Commissione Europea di Normazione -CEN – per gli aspetti fotometrici, la norma del Comitato Elettrotecnico Italiano – CEI – 74-7 per gli aspetti elettrici;

f) per le aree urbane con traffico prevalentemente pedonale si fa riferimento alle raccomandazioni contenute nella pubblicazione della Commission International de l’Eclairage – CIE – n.136 del 2000 – Guida all’illuminazione delle aree urbane – o norma CEN.

Art. 4
Requisiti tecnici dei componenti e degli impianti

I componenti di impianto hanno i seguenti requisiti:

a) efficienza luminosa nominale delle lampade: almeno 90 lm/w;

b) rendimento degli alimentatori delle lampade a scarica: almeno 90 per cento;

c) rendimento ottico degli apparecchi di illuminazione: almeno 90 per cento;

d) per l’illuminazione degli impianti sportivi e per l’illuminazione monumentale è consentito l’uso di lampade agli alogenuri; è, altresì, consentito l’uso di lampade elettroniche a basso consumo per piccoli impianti con al massimo 10 punti luce; è vietato l’uso di lampade al mercurio;

e) impianti di tipo stradale con impiego di armature stradali: emissione massima 5 cd/klm a 90° e 0 cd/klm a oltre 90°;

f) per il progetto di illuminazione di strade con traffico motorizzato si applicano i valori minimi riportati dalla norma UNI 10439/1995 recante disposizioni sui requisiti illuminotecnici delle strade con traffico motorizzato.

Art. 5
Ottimizzazione del progetto

1. Per una data combinazione lampada/apparecchio di illuminazione, i parametri geometrici degli impianti di illuminazione stradale sono scelti in modo che l’interdistanza tra i centri luminosi risulti la massima possibile.

2. Il piano di manutenzione degli impianti di illuminazione esterna è scelto in modo da minimizzare i consumi energetici – piano ottimale-.

Art. 6
Valorizzazione dei centri storici e degli edifici di carattere monumentale e architettonico

1. Per gli impianti, i requisiti tecnici richiesti sono:

a) gli impianti sono idonei alla corretta valorizzazione dei beni culturali e dei centri storici e le caratteristiche delle lampade si armonizzano con i colori degli ambienti e dei beni culturali esistenti;

b) gli impianti e i loro componenti hanno requisiti minimi estetici comuni tenendo presente che gli apparecchi di illuminazione e gli altri componenti -sorgenti, pali, cavi- non costituiscono inquinamento visivo, non hanno stile incompatibile con l’ambiente, non sono installati su o in prossimità dei manufatti artistici e non sono in numero eccessivo -effetto foresta-;

c) per gli impianti di carattere ornamentale e di arredo urbano con lanterne, lampare o corpi illuminanti similari dotati di ottica interna è consentita una emissione massima 10 cd/klm a 90° e 0 cd/klm a oltre 90°;

d) per gli impianti ornamentali e di arredo urbano con ottiche aperte di ogni altro tipo è consentita una emissione massima di 35 cd/klm a 90°, 5 cd/klm fino a 100°, 0 cd/klm oltre 100°;

e) per gli impianti di facciate di edifici pubblici o privati, a carattere monumentale o architettonico, l’impianto è progettato in modo che il flusso luminoso diretto verso l’emisfero superiore non superi il 10 per cento, per le sagome irregolari , e il 5 per cento, per le sagome regolari, di quello fuoriuscente dai corpi illuminanti, con luminanza media mantenuta delle superfici di 1 cd/mq, se i dintorni sono bui, 2 cd/mq ,se i dintorni sono illuminati; in tali zone è assicurata, negli orari previsti, una riduzione complessiva della potenza impegnata non inferiore al 50 per cento;

f) per gli impianti di illuminazione di facciate di edifici che non hanno carattere monumentale l’impianto è progettato in modo da contenere rigorosamente l’emissione del flusso luminoso entro il perimetro dell’edificio e con luminanza media delle superfici di 1 cd/mq.

Art. 7
Regolatori di flusso luminoso

1. Tutti gli impianti di illuminazione esterna sono muniti di dispositivi di regolazione del flusso luminoso per la riduzione dei consumi energetici di almeno il 30 per cento dopo le ore 23 e dopo le ore 24 nel periodo di ora legale; il rendimento di tali dispositivi non è inferiore al 97 per cento.

2. Per gli impianti di illuminazione di strade extraurbane e di quelle urbane, aventi classe da A a D, come indicate dalla norma UNI 10439/95, sono adottati dispositivi idonei alla riduzione automatica dei livelli di illuminamento/luminanza ai valori minimi mantenuti di progetto.

3. Per le aree a traffico prevalentemente pedonale i Comuni applicano i dispositivi di cui al comma 1 .

4. Per le insegne pubblicitarie di non specifico e indispensabile uso notturno, lo spegnimento è fissato alle ore 24; per quelle di esercizi commerciali od altro genere di attività che si svolgono dopo tale orario, lo spegnimento è fissato all’orario di chiusura degli stessi; in caso di insegne non dotate di luce interna, è vietata l’ illuminazione dal basso verso l’alto.

Art. 8
Progetto ed adeguamento degli impianti di illuminazione

1. Tutti gli impianti di illuminazione esterna esistenti nei Parchi nazionali presenti sul territorio della Regione e nelle zone di particolare protezione di cui all’art. 10, comma 1, lettera a), sono adeguati alle norme della presente legge entro ventiquattro mesi dalla entrata in vigore.

2. Entro 48 mesi sono adeguati gli impianti esistenti nelle altre aree di particolare protezione presenti in Regione e nei siti di osservazione.

3. Le strutture degli impianti di illuminazione pubblici e privati, non ricadenti negli ambiti territoriali di cui ai commi 1 e 2, soggette ad obsolescenza, sono obbligatoriamente sostituite con altre rispondenti ai requisiti della presente legge.

4. Per la realizzazione di nuovi impianti di illuminazione per esterni, il rifacimento di quelli esistenti o la sostituzione parziale di apparecchi di illuminazione, ivi comprese le insegne pubblicitarie, anche al fine dell’adeguamento degli impianti alle norme della presente legge, all’atto della dichiarazione inizio lavori -DIA- i soggetti interessati predispongono ed inviano all’Ufficio Tecnico Comunale -UTC- apposito progetto redatto da professionista abilitato. Dal progetto risulta la rispondenza dell’impianto ai requisiti della presente legge.

5. I Comuni individuano nel PIC i beni culturali e architettonici da valorizzare d’intesa con la competente Sopraintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici.

Art. 9
Contributo regionale

1. La Regione partecipa alle spese per l’adeguamento degli impianti di illuminazione di cui alla presente legge.

Art. 10
Elenco degli Osservatori astronomici ed individuazione delle zone di particolare protezione

1. Ai fini dell’applicazione della presente legge è istituito, presso il Settore Ecologia della Regione Campania, l’elenco delle aree da sottoporre a particolare protezione e l’elenco delle Associazioni di Astrofili in cui sono indicati:

a) gli Osservatori astronomici professionali e, distinti, quelli non professionali e i siti di osservazione ove si svolgono attività scientifiche e di divulgazione culturale di rilevante interesse regionale con la relativa fascia di particolare protezione, di cui all’allegato 2 che forma parte integrante della presente legge;

b) le Associazioni di Astrofili presenti nella Regione Campania e il rispettivo territorio di competenza di cui all’allegato 3 che forma parte integrante della presente legge;

c) l’elenco delle aree protette in Campania, di cui all’allegato 4 che forma parte integrante della presente legge.

2. Gli elenchi di cui al comma 1, allegati 2 e 3, sono aggiornati con deliberazione della Giunta regionale e sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. La Società Astrofila Italiana – SAIt- e la Unione Astrofili Italiani – UAI – inviano annualmente alla Regione l’elenco aggiornato degli Osservatori astronomici professionali e non professionali e delle Associazioni di Astrofili presenti sul territorio regionale. L’elenco di cui all’allegato 4 è automaticamente aggiornato ad ogni nuova istituzione di aree protette.

3. Le zone di particolare protezione di cui al comma 1 sono individuate in chilometri di raggio dal centro degli Osservatori professionali e non professionali e sono pari, rispettivamente, a 2 chilometri per gli Osservatori professionali e non professionali inseriti nel tessuto urbano, a 10 chilometri per gli Osservatori professionali e non professionali non ricadenti nelle aree urbane e a 2 chilometri per i siti di osservazione, di cui all’allegato 2 e successive modifiche, ai confini amministrativi dei Comuni in cui ricadono in tutto o in parte le aree naturali protette di cui all’allegato 4. I Comuni il cui territorio sia compreso anche solo in parte nelle zone di particolare protezione estendono le norme tecniche relative a tutto il territorio comunale.

4. Gli Osservatori astronomici professionali e non professionali, la SAIt, la UAI, le associazioni di astrofili, l’Associazione Italiana di Illuminazione -AIDI- e l’Associazione Nazionale Produttori di Illuminazione – ASSIL – collaborano con gli Enti territoriali per una migliore e puntuale applicazione della legge segnalando le sorgenti di luce non rispondenti ai requisiti della presente legge e partecipando attivamente alle campagne informative per la divulgazione degli obiettivi e dei contenuti della presente legge anche secondo il disposto degli art. 12 e 16.

Art. 11
Disposizioni per le zone di particolare protezione

1. Nelle zone di particolare protezione valgono, oltre ai disposti degli articoli 3, 4, 5, 6 e 7, i seguenti valori di progetto:

a) impianti di cui all’art. 4 ,comma e), emissione massima 0 cd/klm a 90° ed oltre;

b) impianti di cui all’art. 4, comma f), emissione massima 10 cd/klm a 90° e 0 cd/klm a 100° ed oltre con fari simmetrici e 0 cd/klm a 90° ed oltre se asimmetrici;

c) impianti di cui all’art. 6, comma c), emissione massima 10 cd/klm a 90° e 0 cd/klm a 100° ed oltre;

d) impianti di cui all’art. 6, comma d), emissione massima 25 cd/klm a 90°, 5 cd/klm a100° e 0 cd/klm a 110° ed oltre.

Art. 12
Competenze della Regione

1. Sono di competenza della Regione:

a) la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco degli Osservatori astronomici professionali e non professionali e la individuazione delle relative zone di particolare protezione;

b) la tenuta e l’aggiornamento delle aree naturali protette, ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e di altre aree protette istituite in base a leggi regionali e su proposta di Province e Comuni;

c) la promozione di iniziative di aggiornamento tecnico e professionale del personale e delle strutture operative delle amministrazioni pubbliche con competenze nell’ambito dell’illuminazione;

d) la sensibilizzazione del pubblico alle problematiche oggetto della presente legge con campagne promozionali, convegni ed altre iniziative di carattere divulgativo anche in collaborazione con l’Università, con gli Ordini Professionali, con l’Associazione Italiana di Illuminazione -AIDI- delegazione Campania, con l’Associazione Nazionale Produttori di Illuminazione -ASSIL-, con la Società Astronomica Italiana SAIt-, con l’Unione Astrofili Italiani -UAI- e con l’Ente per le Nuove Tecnologie, l’Energia e l’Ambiente -ENEA-;

e) la promozione di corsi di formazione per tecnici specializzati presso gli Ordini professionali, anche con la collaborazione di Enti e Associazioni specialistiche;

f) la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco delle Associazioni di Astrofili presenti in Regione.

Art. 13
Competenze delle Province

1. Le Province, secondo le proprie competenze, esercitano il controllo sull’applicazione della presente legge.

2. Le Province, con i proventi delle sanzioni di cui all’articolo 19 ed all’allegato 1:

a) finanziano iniziative di diffusione delle finalità della presente legge;

b) incentivano l’adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica alla presente legge.

Art. 14
Competenze dei Comuni

1. Sono di competenza dei Comuni:

a) l’integrazione del regolamento edilizio in conformità alle disposizioni della presente legge;

b) la collaborazione con la Regione per la divulgazione delle problematiche e della disciplina relativa alla riduzione e prevenzione dell’inquinamento luminoso;

c) la promozione e l’incentivazione dell’adeguamento, della progettazione, installazione e gestione degli impianti pubblici e privati di illuminazione esterna alle norme tecniche fissate dalla presente legge;

d) la vigilanza sul rispetto delle norme tecniche stabilite per gli impianti di illuminazione esterna;

e) l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’articolo 19 ed all’allegato 1.

2. I proventi delle sanzioni introitati sono prioritariamente impiegati per l’adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica alle norme della presente legge.

Art. 15
Disposizioni finanziarie

1. Per il finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge si provvede con le disponibilità finanziarie di cui alla corrispondente UPB del bilancio di previsione della Regione Campania per l’anno 2002, nella cui declaratoria si aggiunge: “Interventi per il contenimento dell’inquinamento luminoso e dei consumi energetici negli impianti pubblici di illuminazione esterna”, per un importo di dieci milioni di euro.

2. Per gli esercizi degli anni successivi, gli stanziamenti sono determinati in due milioni annui di euro per i primi due anni e successivamente sono determinati secondo le esigenze e le disponibilità e si fa fronte con apposita legge di bilancio.

Art. 16
Contributi regionali ai Comuni e alle aree naturali protette

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione concede ai Comuni contributi, nei limiti dell’apposito stanziamento di bilancio, per l’adeguamento alle norme tecniche della presente legge, degli impianti pubblici di illuminazione esterna esistenti a tale data, in misura non superiore al cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile, tenendo conto dell’entità territoriale e demografica del comune richiedente.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi in via prioritaria:

a) ai Comuni che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno già adottato propri regolamenti in materia di inquinamento luminoso, purché conformi alla presente legge;

b) ai Comuni il cui territorio ricade tutto od in parte all’interno delle zone di particolare protezione individuate ai sensi dell’art. 10 e degli allegati 2 e 4.

3. La Regione concede contributi agli Enti gestori dei parchi naturali e delle altre aree protette di cui all’art. 10 per la realizzazione degli spazi da destinare all’osservazione astronomica e alla didattica astronomica per i visitatori dei parchi. Tali contributi, nei limiti dello stanziamento di bilancio previsto, non superano il cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile e, comunque, non sono concessi per un importo superiore a quindicimila euro per ogni area. Le Associazioni di Astrofili costituiscono interlocutore privilegiato degli Enti per la collaborazione alla gestione di tali aree.

4. Per ottenere i contributi di cui ai commi 1 e 3, i Comuni e gli Enti presentano domanda alla Regione con allegato il progetto degli interventi proposti redatto da professionista abilitato da cui risulti con chiarezza il rispetto delle norme della presente legge e l’indicazione della relativa spesa.

5. Entro i sessanta giorni successivi alla presentazione della domanda di cui al comma 4, la Giunta regionale determina l’entità e le modalità di concessione.

Art. 17
Deroghe

1. Non sono soggetti alle prescrizioni di cui alla presente legge:

a) porti, aeroporti e strutture, militari e civili, limitatamente agli impianti ed ai dispositivi di segnalazione strettamente necessari a garantire la sicurezza della navigazione marittima ed aerea;

b) gli impianti di illuminazione sotto tettoie, portici, sottopassi, gallerie e strutture similari con effetto schermante;

c) gli impianti per le manifestazioni all’aperto e itineranti con carattere di temporaneità e provvisorietà che hanno ottenuto le autorizzazioni di cui al comma 2 , per un limite massimo di tre giorni al mese per ogni Comune interessato;

d) gli impianti con massimo cinque punti-luce e con emissione non superiore a 1.200 lumen per punto purché il flusso diretto verso l’emisfero superiore non ecceda il 20 per cento di quello nominale prodotto dalle lampade;

e) le strutture in cui sono esercitate attività relative all’ordine pubblico ed all’amministrazione della giustizia limitatamente agli impianti necessari a garantire la sicurezza;

f) per gli impianti di cui alla lettera c) resta operante il divieto dell’impiego di giostre e fasci luminosi e di illuminazione dal basso verso l’alto.

2) Le richieste di deroga per le manifestazioni di cui al comma 1, lettera c), sono presentate all’Ufficio Tecnico Comunale interessato. In caso di mancata risposta si applica il criterio del silenzio assenso.

Art. 18
Disposizioni Transitorie – Norme provvisorie di salvaguardia

1. In assenza di un Piano illuminotecnica Urbano, ai fini della protezione contro l’inquinamento luminoso, ogni territorio comunale è suddiviso in zone secondo la classificazione della norma UNI 10819/1999.

Art. 19
Sanzioni

1. A partire dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, l’installazione o la modifica degli impianti di illuminazione esterna, in violazione delle relative norme tecniche, comporta l’applicazione, da parte della Provincia competente, delle sanzioni di cui all’allegato 1.

La presente Legge Regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

Napoli, 25 luglio 2002

Bassolino

ALLEGATO 1
SANZIONI

In caso di mancato adeguamento, nei termini e secondo le modalità previste dall’articolo 8, comma 1, degli impianti di illuminazione esterna esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, la Provincia competente applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2500 per impianti fino a 30 punti-luce, da euro 1000 a euro 5000 per impianti oltre i 30 punti-luce, di euro 1500 se la violazione riguarda l’impiego di giostre luminose o fasci laser.

Nel caso la violazione accertata riguardi l’impiego di giostre luminose o fasci laser è disposto, altresì, il fermo immediato e il sequestro dell’impianto.

I gestori degli impianti oggetto di sanzione provvedono alla messa a norma secondo la presente legge entro 90 giorni dalla irrogazione della sanzione.

 

ALLEGATO 2
ELENCO OSSERVATORI ASTRONOMICI PROFESSIONALI

Osservatorio Astronomico di Capodimonte (Napoli)

ELENCO OSSERVATORI ASTRONOMICI NON PROFESSIONALI

Osservatorio Sociale dell’Unione Astrofili Napoletani – Capodimonte (Napoli);
Osservatorio Sociale “Gian Camillo Gloriosi” – Montecorvino Rovella (Salerno);
Osservatorio Astronomica dell’HYDRA “Aresta” – Petina (Salerno)

ALLEGATO 3

ELENCO DELLE ASSOCIAZIONI DI ASTROFILI PRESENTI NELLA REGIONE CAMPANIA E TERRITORIO DI COMPETENZA

1. Associazioni Delegazioni UAI

Unione Astrofili Napoletani (UAN) – Napoli – (Napoli – Provincia di Napoli – Provincia di Avellino – Provincia di Benevento)
Associazione Astrofili I.D.R.A. – Napoli – (Napoli – Provincia di Salerno)
Centro Astronomico “Neil Armstrong” (CANA) – Salerno – (Salerno – Provincia di Salerno -Provincia di Avellino)
Associazione Astrofili Aurunca – Sessa Aurunca – (Caserta – Provincia di Caserta – Provincia di Benevento)

2 . Altre Associazioni

Gruppo Astrofili Vesuviani (GAV) – S. Giuseppe Vesuviano – (Provincia di Napoli)
Gruppo Astrofili di Montella – Montella (Provincia di Avellino)
Unione Astrofili Embricera 1999 (UAE1999) – Summonte (Provincia di Avellino )
Unione Maddalonese Amici del Cielo (UMAC) – Maddaloni (Provincia di Caserta)

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